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Etichettatura prodotti insettorepellenti, le specifiche del ministero della Salute

«Prodotto biocida (pt19), autorizzazione del ministero della salute n. it/…./00…./aut (ai sensi del reg.ue n. 528/2012)» oppure «Presidio medico chirurgico Registrazione n………… del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)», sono queste in sostanza le diciture corrette a cui i prodotti insettorepellenti devono essere soggetti obbligatoriamente. E’ quanto chiarisce una circolare della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del ministero della Salute.
«Tutti i prodotti – si legge nella circolare – che vantano in etichetta un’azione di protezione dagli insetti e dalle punture di insetti, quali ad esempio zanzare, tafani, pappataci, o un’azione mirata ad allontanare gli insetti o renderli innocui nei confronti dell’uomo, sono classificabili come prodotti repellenti e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della salute».
Il ministero chiarisce inoltre che «la presenza del numero di autorizzazione/registrazione rilasciato dal Ministero della salute assicura che tali prodotti sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione in modo da garantire la sicurezza e l’efficacia del prodotto nelle condizioni di uso indicate ed autorizzate». Proprio per questo motivo «i prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività nei confronti degli insetti, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione da parte del Ministero della salute relativamente alla sicurezza del prodotto e all’efficacia dell’attività di protezione dagli insetti».