Prodotti omeopatici, il commissario Andriukaitis: «Non prevediamo modifiche alle norme»
Il commissario europeo per la Salute e la Politica dei consumatori Vytenis Povilas Andriukaitis ha fornito una risposta ad un’interrogazione presentata dal deputato del gruppo S&D (Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici) José Blanco Lopez, in materia di prodotti omeopatici. Il parlamentare aveva spiegato che «il governo della Spagna ha di recente avvisato la Commissione. Secondo Madrid l’opinione pubblica è confusa circa le proprietà di tali prodotti e ciò rappresenta un serio rischio per quanto riguarda la salute dei consumatori». Lopez aveva chiesto dunque ad Andriukaitis se tale comunicazione sia effettivamente arrivata e se siano previsti cambiamenti nelle definizioni di “prodotti medicinali” e “prodotti medicinali omeopatici” presenti nella direttiva 2001/83/EC. Inoltre, domandava se l’Ue preveda «di proibire pubblicità che proclamino l’efficacia, la sicurezza e le qualità dei farmaci omeopatici, per i quali non esistono prove scientifiche certe». Nella sua risposta, Andriukaitis ha spiegato che dalla Spagna, così come dagli altri Stati membri, non è giunta alcuna «richiesta di emendare la legislazione attuale in materia di prodotti medicinali omeopatici» e che la Commissione «ritiene che le norme attuali tengano conto della specifica natura di tali farmaci», nonché delle «informazioni e della sicurezza dei consumatori. In particolare, i produttori non devono associare risultati clinici ai prodotti omeopatici in assenza di evidenze terapeutiche dimostrabili. Inoltre, l’etichettatura precisa a quali fini essi sono approvati e consiglia di consultare il medico qualora i sintomi persistano». Pertanto, non sono previsti cambiamenti della disciplina vigente.
Per quanto riguarda la direttiva 2001/83/EC, poi, il commissario ha ricordato che «resta competenza degli Stati membri monitorare se gli avvisi sui prodotti medicinali siano o meno conformi alla legislazione». I singoli governi, inoltre, rimangono liberi di prendere provvedimenti a livello nazionale per incrementare gli avvisi sulle caratteristiche dei prodotti omeopatici». Sono dunque i Paesi membri, se lo ritengono, a doversi adoperare in modo autonomo per fornire eventuali ulteriori informazioni ai cittadini sulla natura di tali prodotti.