Guacci. la distribuzione farmaceutica al servizio della tua farmacia. Scegli Guacci per crescere in valore ed efficienza.

Un filo diretto con i farmacisti: Hai bisogno di supporto o altro? Contattaci

Cancellazione dell’alcol etilico dalle sostanze dopanti, le precisazioni della Fofi

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha diffuso nel corso del mese di agosto una nota in materia “Aggiornamento del decreto ministeriale del 19.5.2005 in materia di doping, a seguito della cancellazione dell’alcool etilico dalla lista delle sostanze vietate”. La novità, ovvero il decreto ministeriale del 10 aprile 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno. «L’aggiornamento – precisa la Fofi – si è reso necessario a seguito della cancellazione dell’alcool etilico, o etanolo, dalla lista delle sostanze vietate». Nello specifico, con il citato decreto ministeriale del 10 aprile 2019 è stata disposta l’abrogazione di una serie di disposizioni del precedente provvedimento, riferite ai medicinali ed alle preparazioni contenenti appunto alcool etilico. La Federazione cita in particolare i commi 5 e 6 dell’articolo: il primo escludeva «per l’etichettatura dei medicinali contenenti l’eccipiente alcool etilico, l’obbligo di riportare l’apposito pittogramma antidoping previsto dal decreto ministeriale del 24 settembre 2003». Nel secondo, si disponeva che il foglio illustrativo dei medicinali contenenti l’eccipiente alcool etilico, esclusi quelli per uso topico, doveva riportare la seguente avvertenza speciale: «Per chi svolge attività sportiva, l’uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive». Abrogati anche i commi 4 e 5 dell’articolo 3. Il primo indicava che «le preparazioni contenenti come eccipiente alcool etilico, quale unica sostanza vietata per doping, ad eccezione di quelle per uso topico, dovevano riportare soltanto la frase: “Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping”. Il secondo riguardava invece «la trasmissione al ministero della Salute dei dati relativi alle quantità vendute e utilizzate dei principi vietati per doping e l’esclusione del relativo obbligo per le quantità di alcool etilico utilizzate». La Fofi ricorda infine che «con riguardo alla trasmissione dei dati, resta naturalmente fermo quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 ottobre 2006, come modificato dal decreto del 28 febbraio 2019».