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Distributori automatici, il punto dell’Agenzia delle entrate

Come si ricorderà, è da mesi obbligatorio comunicare all’Agenzia delle entrate i corrispettivi relativi alle transazioni generate dalle vending machine presenti presso i locali della propria attività. Tuttavia, così come evidenzia l’Agenzia delle entrate, «per “guadagnare” la definizione di “vending machine”, il meccanismo che eroga prodotti deve essere costituito di determinate componenti hardware tra loro collegate e presentare determinate peculiarità». A fornire i dettagli è la stessa Agenzia, in un documento pubblicato il 16 dicembre scorso. Nello specifico, l’Agenzia ricorda che l’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015, in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici …”, ha «introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri». Inoltre, lo stesso decreto ha «demandato ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’indicazione di soluzioni tali da non incidere sul funzionamento degli apparecchi distributori già in essere e da garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori», «l’eventuale differimento di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici», ed infine «l’individuazione di “ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni”».

L’Agenzia ha puntualizzato «la definizione di distributore automatico (“vending machine”)», ovvero «qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga, direttamente o indirettamente, prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: uno o più sistemi di pagamento, un sistema elettronico (“sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale. un erogatore di beni e/o servizi». Alla luce di quanto evidenziato, in linea con il principio di diritto n. 27, l’Agenzia rende noto che «tutti gli apparecchi privi di caratteristiche descritte, al momento, non possono essere definiti vending machine e agli stessi non si applica la relativa legislazione di riferimento o i provvedimenti del direttore dell’Agenza delle entrate che a quella hanno dato attuazione».