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Decreto “Agosto”, il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato venerdì 14 agosto 2020 in Gazzetta ufficiale n. 203, supplemento ordinario n. 30, il decreto Agosto, Dl n. 104/2020, contenente interventi per la “ripartenza” in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell’economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di supporto a diversi settori del nostro Paese, provato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate, la quale evidenzia che «il provvedimento, racchiuso in 115 articoli, ritocca termini e sospensioni, già introdotti dai decreti emanati nei mesi scorsi durante il periodo emergenziale, e inserisce un nuovo pacchetto di previsioni e sgravi, con l’obiettivo di alleviare lo stato di crisi, non solo sanitaria, che dall’inizio di questo anno i cittadini sono chiamati a fronteggiare».

Degne di nota diverse misure, tra cui quelle previste dall’articolo 77. Nel dettaglio, evidenzia l’Agenzia, «la proroga di un mese del credito d’imposta sulle locazioni introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”: in sostanza per la totalità dei soggetti viene aggiunto giugno, a marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale viene esteso a luglio, oltre aprile, maggio e giugno. Il tax credit, inoltre, spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali».

Inoltre «doppio binario sul fronte degli adempimenti fiscali. L’articolo 97 allunga i versamenti, sospesi dal Dl “Cura Italia” (articoli 61 e 62, Dl n. 18/2020) e “Liquidità” (articoli 18 e 19, Dl n. 23/2020), la cui scadenza era già stata prorogata al 16 settembre 2020 dagli articoli 126 e 127 del Dl “Rilancio”: tali versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante frazionamento fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e interessi, tramite frazionamento fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della  prima  rata entro il 16 gennaio 2021».

Infine i dettagli relativi all’articolo 98, contenente «la proroga anche del secondo acconto per coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto del Mef. La scadenza della seconda o unica rata dell’acconto di Redditi e Irap – conclude l’Agenzia -, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista per novembre 2020, è prorogata al 30 aprile 2021. La disposizione si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente».