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Credito di imposta per pagamenti elettronici, istituito codice tributo per F24

Come è noto, a partire dal 1 luglio 2020 gli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro possono beneficiare di un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori. A darne notizia era stata l’Agenzia delle Entrate sulla rivista Fisco Online spiegando che «allo scopo di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante – spiega l’Agenzia -, il Dl n. 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020), da un lato, ha istituito – a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro – un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020 (articolo 22) e, dall’altro, ha stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga ridotto, dagli attuali 3mila euro, prima a 2mila euro, con decorrenza dallo stesso 1° luglio, e poi a mille euro, a partire dal 1° gennaio 2022 (articolo 18)». Tale credito, aveva specificato l’Agenzia, «può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa».

La stessa Agenzia ha fatto poi sapere di aver istituito il codice tributo ad hoc. «Con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020 – si legge in una nota – viene istituito il codice tributo da utilizzare in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. In particolare, il bonus viene riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di importo non superiore a 400mila euro (vedi articolo “Bonus sulle commissioni bancarie a chi accetta pagamenti elettronici”)».

Quanto alle modalità di utilizzo del beneficio fiscale, l’Agenzia evidenzia che «per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, viene istituito il codice tributo “6916”, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”». Inoltre «in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”».