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Credito d’imposta, casistiche agevolazioni per acquisto beni strumentali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in una circolare una serie di risposte a quesiti relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. La circolare è la n. 9 del 23 luglio 2021 e si rifà all’articolo 1 della legge di bilancio 2021, che ha sostanzialmente riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. «In particolare – si legge nella circolare dell’Agenzia – le novità più importanti riguardano: l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi dai “beni immateriali non 4.0” (ovvero beni ordinari diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”; la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione; l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione».

Tempistiche degli investimenti per i quali spetta il credito d’imposta.

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022. A questi si aggiungono quelli effettuati fino al 30 giugno 2023, solo se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione. Esistono casi in cui gli investimenti effettuati ricadono in un arco temporale che rientra contemporaneamente sia nelle tempistiche previste dalla legge di bilancio 2020 sia di quella del 2021. «Al riguardo – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021».

Requisiti per beneficiare dell’agevolazione.

Per beneficiare del credito d’imposta a seguito di investimenti in beni strumentali nuovi, occorre anzitutto che questi siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Le imprese richiedenti devono essere residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Inoltre, possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 anche gli esercenti arti e professioni che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, come le associazioni di professionisti. Sono escluse, invece, le imprese che, pur rientrando tra i soggetti potenzialmente beneficiari del credito d’imposta, si trovino in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o siano destinatarie di sanzioni interdittive.