Pnrr farmacie rurali, rettificato il quesito 3 delle Faq
Una risposta delle Faq predisposte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in materia di bando Pnrr farmacie rurali ha subito la modifica. Si tratta nello specifico del quesito 3, che recita «se la farmacia ha firmato la proposta dell’ordine per il magazzino automatico e ha ricevuto solo la fattura di acconto (perché la fattura di saldo arriverà entro il 30.06.2022) è già possibile richiedere il contributo sulla spesa totale del magazzino». A comunicarlo è stata la stessa Agenzia per la Coesione Territoriale, la quale ha reso noto che «al fine di agevolare la massima partecipazione delle farmacie rurali, a rettifica della risposta fornita al quesito n. 3 rispetto all’ammissibilità della spesa, precisa che questa decorre non dalla data di pubblicazione dell’Avviso (28/12/2021) ma dalla data di ammissibilità delle spese a valere sugli interventi finanziati dal P.N.R.R. e quindi, ai sensi del punto 2, dell’art. 17, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l’ammissibilità della spesa decorre dal 1° febbraio 2020».
Il riferimento all’opzione tra dotazione da acquisire o in possesso
Secondo l’Agenzia «allorché si faccia riferimento alla opzione tra dotazione da acquisire e dotazione già in possesso, quest’ultima deve intendersi riferita a tutti quei beni già in possesso della farmacia rurale prima della data del 1° febbraio 2020». Un’ulteriore precisazione riguarda la data di presentazione, nel dettaglio «nei documenti allegati all’Avviso e nella piattaforma, allorché si faccia riferimento ai dispositivi già in possesso della farmacia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, questa deve sempre intendersi quale data del 1° febbraio 2020».
Possibilità di rettifica delle domande già inviate
La stessa Agenzia aggiunge che «in considerazione della attuale disponibilità finanziaria a valere sull’iniziativa e dell’assenza di rischi di ipotesi di conflitto tra i partecipanti, nell’esclusivo interesse dei soggetti realizzatori, ai soggetti proponenti che abbiano già compilato, ultimato ed inviato la domanda di partecipazione, sarà concessa la possibilità di rettificare la domanda di partecipazione e la connessa richiesta di contributo mediante la retrocessione dello stato della domanda di partecipazione da “Inviata” a “Bozza” (Allegato 2 all’Avviso, par. 3: “Bozza: l’utente ha compilato in modo parziale o completo la domanda per la richiesta di finanziamento, ma la domanda di partecipazione non è stata inviata dall’utente”). Le modalità operative per poter procedere alla modifica dello stato della domanda di partecipazione saranno comunicate per mezzo PEC a tutti i soggetti interessati (sia per le domande inviate che per quelle in bozza)».