Regolamento (Ce) 1223/2009, le restrizioni all’uso di sostanze Cmr nei cosmetici
Il 19 luglio 2023, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (Ue) 2023/1490, che modifica il Regolamento (Ce) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riguarda l’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Cmr) nei prodotti cosmetici. Il Regolamento (Ce) n. 1272/2008 fornisce una classificazione armonizzata delle sostanze Cmr, basata su una valutazione scientifica del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Il Regolamento (Ce) n. 1223/2009 proibisce l’uso di sostanze classificate come Cmr di categoria 1A, di categoria 1B o di categoria 2 nei prodotti cosmetici. Ciò nonostante, una sostanza Cmr può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se sono soddisfatte le condizioni specificate nel regolamento.
Uniformità di applicazione e tutela della salute umana. Per garantire l’applicazione uniforme del divieto di utilizzo delle sostanze Cmr nel mercato interno, assicurare la certezza del diritto, in particolare per gli operatori economici e le competenti autorità nazionali, e garantire un livello elevato di tutela della salute umana, tutte le sostanze Cmr dovrebbero essere incluse nell’elenco delle sostanze vietate di cui all’Allegato II del regolamento (Ce) 1223/2009. Se opportuno, dovrebbero essere rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati da III a VI del medesimo regolamento. Il regolamento riguarda le sostanze classificate come sostanze Cmr nel regolamento delegato (Ue) 2022/692 della Commissione, che si applica a decorrere dal 1 dicembre 2023. Nessuna delle sostanze in questione è stata oggetto di una richiesta di utilizzo in via eccezionale nei prodotti cosmetici. Si rimanda alla sezione “Documenti allegati” per l’atto integrale contenente l’elenco delle sostanze oggetto di modifica.