Guacci. la distribuzione farmaceutica al servizio della tua farmacia. Scegli Guacci per crescere in valore ed efficienza.

Un filo diretto con i farmacisti: Hai bisogno di supporto o altro? Contattaci

Zes unica, online il modello per la comunicazione integrativa

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito web il modello di comunicazione integrativa che certifica la realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti nella Zes unica. Il provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, ha approvato il modello con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta. La norma prevede che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione iniziale inviino, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati entro il termine stabilito. Le disposizioni si applicano anche nel caso in cui la comunicazione originaria riporti investimenti agevolabili e già realizzati al momento della trasmissione.

Struttura e invio della comunicazione integrativa

Il modello di comunicazione integrativa si compone di diverse sezioni: frontespizio, quadro A (dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta), quadro B (dati della struttura produttiva), quadro C (elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia), quadro D (elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste) e quadro E (estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione). L’invio della comunicazione integrativa avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato, utilizzando l’apposito software “Zes unica integrativa” messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Entro cinque giorni dalla presentazione, viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con le relative motivazioni.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare il rispetto del limite di spesa, il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari solo in compensazione. L’agevolazione fiscale risultante dalla comunicazione integrativa è fruibile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento attuativo e, in ogni caso, non prima del rilascio di una seconda ricevuta che comunica ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione. In caso di importo superiore a quello utilizzabile, il modello F24 viene scartato e lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello.