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Antimicrobici negli animali, dalla Commissione europea le condizioni per l’uso

La Commissione europea ha adottato il 18 luglio 2024 un regolamento esecutivo che ha stabilito un elenco di antimicrobici il cui utilizzo negli animali è vietato o consentito solo a determinate condizioni, in base agli articoli 112 e 113 del regolamento 2019/6 relativo ai medicinali veterinari. Il nuovo regolamento intende contrastare i rischi di resistenza antimicrobica derivanti da un uso improprio di questi farmaci.

Restrizioni e condizioni per l’uso di specifici antimicrobici

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha valutato gli antimicrobici di potenziale uso veterinario, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e delle informazioni raccolte dalle parti interessate. In base al parere dell’Ema, il regolamento ha stabilito le condizioni a cui è soggetto l’impiego di determinati antimicrobici negli animali, tra cui in alcuni casi il divieto di utilizzo in specie specifiche. Ad esempio, aminopenicilline in combinazione con inibitori delle beta-lattamasi, cefalosporine di terza e quarta generazione, polimixine, amfenicoli e chinoloni potranno essere prescritti solo sulla base di precedenti prove di identificazione del patogeno bersaglio e test di suscettibilità antimicrobica che dimostrino la loro probabile efficacia clinica. Per alcuni di questi, l’uso sarà limitato alla somministrazione in singoli animali.

Revisione costante dell’elenco alla luce di nuove evidenze

L’elenco degli antimicrobici e le relative restrizioni dovranno essere oggetto di revisione costante da parte della Commissione, alla luce di nuovi dati scientifici o informazioni, tra cui la comparsa di nuove malattie, cambiamenti nell’epidemiologia di quelle esistenti, variazioni nella resistenza antimicrobica o nella disponibilità e uso di questi farmaci, nonché l’autorizzazione di nuovi medicinali veterinari o per uso umano. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue e si applicherà a decorrere da 24 mesi dopo tale data. Ciò per concedere alle autorità competenti, ai veterinari e agli operatori il tempo necessario per adeguarsi alle nuove prescrizioni. Le misure si applicano fatte salve eventuali restrizioni nazionali più severe sull’uso degli antimicrobici negli animali.