Bonus formazione Ecm, abbuono di un terzo dei crediti per triennio 2020-2022
A seguito dell’emanazione di alcuni provvedimenti sulla formazione obbligatoria degli operatori sanitari, resa difficoltosa per l’emergenza sanitaria Covid-19, la Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc) ha deliberato la riduzione automatica di un terzo dei crediti Ecm per il triennio 2020-2022. L’abbuono è destinato ai professionisti sanitari che hanno svolto la propria attività durante i mesi della pandemia, che potranno vedere il bonus applicato alla propria situazione formativa, entro il 31 luglio 2022, nell’area riservata del portale Cogeaps. «L’8 giugno 2022 – riporta l’Agenas in una nota – la Commissione nazionale per la formazione continua ha dato mandato al Cogeaps di procedere al riconoscimento del bonus Ecm di cui all’art. 5 bis D.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, il Cogeaps, entro il 31 luglio 2022, procederà all’applicazione automatica della riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all’attività di formazione continua in medicina».
I provvedimenti dal 2020 a oggi
Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria e il grande impegno richiesto a tutti i professionisti sanitari, il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41, aveva stabilito che «i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (Ecm), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale». Con il perdurare della pandemia, l’art. 5-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, aveva infine deliberato la riduzione di un terzo dei crediti previsti in tutto il triennio 2020-2022 per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività nel periodo dell’emergenza derivante dal Covid-19.
Ok alla riduzione anche dal ministero della Salute
La disposizione è stata infine approvata anche dal ministero della Salute, cui la Commissione nazionale per la formazione continua ha chiesto di verificare la possibilità di estendere la seconda norma sopra citata anche ai professionisti coinvolti nella prima. La Cnfc scrive infatti che la riduzione dei crediti è stata deliberata «considerata la richiesta di parere della Commissione nazionale, avanzata in data 13 maggio 2022 al ministero della Salute, circa l’interpretazione secondo la quale, in sede di riconoscimento del bonus Ecm ai professionisti sanitari che hanno prestato la propria attività durante il periodo emergenziale, si applica esclusivamente l’art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e non l’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22». Il 20 maggio 2022 l’ufficio legislativo del ministero della Salute ha stabilito che «la seconda norma assorbe la prima, ampliando la categoria dei soggetti beneficiari dei crediti formativi da acquisire “figurativamente”, con l’esclusione di una qualsivoglia duplicazione dell’applicazione del beneficio in questione per i professionisti sanitari indicati nella prima norma».