Defibrillatori automatici esterni, in GU criteri e modalità di installazione
«I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere distribuiti secondo un’ottica capillare e strategica, tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco». È quanto si legge nel Decreto 16 marzo 2023 del ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 171 del 24 luglio 2023. Il documento definisce i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2011.
Il riferimento alle farmacie territoriali
Nel testo si fa riferimento anche alle farmacie, con riferimento ai luoghi e alle strutture in cui va valutata l’opportunità di dotare di Dae, «per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio». Nei luoghi indicati «i Dae installati in luoghi pubblici devono essere indicati, in modo chiaro e visibile, con la segnaletica internazionale di cui al punto 2 dell’allegato B, la quale, preferibilmente, è altresì utilizzata, in aggiunta ai pittogrammi nazionali di cui al punto 1 del medesimo allegato, per segnalare i Dae in tutti i contesti in cui è ipotizzata la presenza di soggetti stranieri non italofoni». Lo scorso giugno era stato pubblicato un decreto con cui venivano stabilite le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardio polmonare di base e per l’uso del Dae. Si rimanda alla sezione “Documenti allegati” per la versione integrale del Decreto.