Dematerializzazione prescrizione veterinaria: indicazioni per la gestione degli stupefacenti
Il ministero della Salute, come si legge in una nota della Fofi, ha chiarito che la dematerializzazione prescrizione veterinaria per gli stupefacenti riguarda la «prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90», la «richiesta di approvvigionamento (articolo 42 del D.P.R. 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90» e la «prescrizione medico-veterinaria per scorta (struttura non zootecnica e attività zooiatrica) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90». Ciò sottolineando che «tale dematerializzazione si applica anche le preparazioni galeniche magistrali».
Le prescrizioni in modalità cartacea
Nella nota della Fofi si legge che «continuano, invece, a essere prescritti in modalità cartacea i medicinali (preparazioni galeniche magistrali comprese) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, per cui rimane l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006». Inoltre «il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta Elettronica Veterinaria) recepisce tale aggiornamento con regole informatiche utili a supportare i medici veterinari nella corretta attuazione delle previsioni di cui al DPR 309/90 (ad es. tipologie di prescrizioni e/o di richieste di approvvigionamento per le diverse sezioni, termini di validità, ripetibilità, ecc.), che rimangono invariate. In proposito si veda lo schema (non esaustivo) delle regole proposto dal Ministero, allegato alla circolare in esame».
Gli obblighi legati alla dispensazione
Infine «relativamente agli obblighi collegati alla dispensazione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope la circolare ministeriale rinvia alle disposizioni del DPR 309/90 e alle specifiche indicazioni regionali/provinciali impartite, fermi restando gli obblighi di registrazione tramite il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (anche per i distributori che registrano in esso l’evasione dell’ordine di acquisto collegato alle richieste di approvvigionamento)». Dunque «il Ministero ha precisato che, con successivo provvedimento, saranno fornite le indicazioni per consentire, attraverso l’integrazione dei due sistemi, l’introduzione di semplificazioni operative».