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Diclofenac gel, cambia il regime di fornitura per trattamento Aks

«Il regime di fornitura dei medicinali a base del principio attivo diclofenac sodico, forma farmaceutica “gel”, indicati nel trattamento della cheratosi attinica o solare (AKs), è armonizzato e definito nei termini seguenti: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL). È definito il seguente specialista: dermatologo». È quanto disposto dalla determina DG 164/2021, pubblicata dall’Agenzia italiana del farmaco, recante «Definizione del regime di fornitura e dello specialista per i medicinali a base del principio attivo diclofenac sodico, forma farmaceutica “gel”, indicati nel trattamento della cheratosi attinica o solare (AKs)».

Sulla base di quanto indicato nel documento «I titolari delle Autorizzazioni all’Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali a base del principio attivo diclofenac sodico, forma farmaceutica “gel”, indicati nel trattamento della cheratosi attinica o solare (AKs), devono apportare le modifiche relative al regime di fornitura sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente Determinazione». Inoltre «sia i lotti dei medicinali, a base del principio attivo diclofenac sodico, forma farmaceutica “gel”, indicati nel trattamento della cheratosi attinica o solare (AKs), già prodotti alla data di efficacia della presente determinazione che quelli prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, non recanti le modifiche relative al regime di fornitura, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza dei medicinali indicata in etichetta».