Distributori automatici: non consentita la vendita di Sop e Otc
«Vi rivolgo questo quesito perché un collega non titolare ha deciso di installare, in un suo locale, una serie di distributori automatici che dispensano, senza la presenza del farmacista, prodotti salutistici e farmaci OTC e SOP. La mia domanda è: quali tipologie di prodotti possono essere inseriti in questi distributori automatici? Esistono delle specifiche licenze o concessioni?». A rispondere al quesito è lo Studio Associato Bagigalupo-Lucidi, il quale ribadisce che «la distribuzione di Otc e Sop mediante un distributore automatico è in principio illecita», ritenendo di difficile comprensione come si «possa ambire a installare in un qualunque locale commerciale distributori automatici che dispensino, a gettoni o simili, SOP o OTC». A tal proposito, lo Studio sottolinea che «provando a immaginare, si può pensare che egli intenda attivare – se già non vi abbia provveduto – una parafarmacia all’interno della quale consentire alla clientela di “prelevare” medicinali, evidentemente in “fai da te”, da un distributore automatico ivi installato». Ebbene, anche utilizzando quest’ultima modalità, secondo lo Studio, «verrebbe violato il disposto di cui al comma 2 dell’art. 5 della Legge Bersani del 2006 per il quale la vendita di Sop e Otc deve comunque essere effettuata “alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine”».
Lo Studio ribadisce quindi che nessun farmaco «può essere dispensato direttamente da una… macchina». Con riferimento invece alla seconda parte del quesito, escludendo a priori i medicinali, mediante il distributore «possono essere in pratica ceduti tutti i prodotti del parafarmaco (i profilattici notoriamente si lasciano preferire…) e non è quindi necessaria alcuna specifica autorizzazione, ma semplicemente una comunicazione allo sportello SUAP del Comune competente e alla CCIAA di riferimento per l’attivazione appunto di questo specifico canale di vendita». Il parere dello Studio Bacigalupo-Lucidi si va ad aggiungere alla nota diramata da Federfarma nel settembre del 2015, nella quale venivano ribadite le ragioni – normative e pratiche – che impediscono la vendita di farmaci attraverso distributori automatici. All’epoca il sindacato aveva ricordato che «per verificare se tale modalità di vendita sia lecita, è necessario esaminare le disposizioni vigenti che prevedono e regolano due tipologie distinte di cessione dei farmaci senza ricetta, rispettivamente la vendita in farmacia e la vendita online».