E-fatture e corrispettivi, le modalità per rimediare in caso di invio tardivo
L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità mediante cui «mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva – e della Guardia di finanza – le informazioni relative a fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini stabiliti dalle rispettive leggi (nell’ordine, articolo 21, comma 4, decreto Iva e articolo 2, comma 6-ter, Dlgs n. 127/2015), affinché gli stessi possano rimediare alle anomalie segnalate». Tale possibilità, secondo quanto evidenziato, «consente, inoltre, ai contribuenti informati di poter fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia. Le indicazioni arrivano con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia il 6 marzo 2023».
I dati scambiati con l’Agenzia delle Entarte
In sintesi l’Agenzia delle entrate trasmette, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, «una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere dall’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni». Alla luce di tale meccanismo, sono resi disponibili, per le fatture elettroniche, «l’elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo, tipo di fattura, tipo documento, numero e data della fattura/documento» e «data di trasmissione e identificativo dello Sdi file». Mentre, per i corrispettivi giornalieri, «l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo, il numero identificativo dell’invio, la matricola del dispositivo, la data di rilevazione e quella di trasmissione».
Le modalità per rimediare
In caso di anomalie in carico al contribuente, l’Agenzia ha evidenziato che «se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata è corretta può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla legge n. 197/2022 (Tregua fiscale), versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale».
Il ravvedimento operoso
Mentre, come modalità alternativa, il contribuente «può sempre regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. Tale comportamento, precisa l’Agenzia, potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr, n. 600/1973)».