Farmaci veterinari e ricetta in triplice copia non ripetibile: cosa cambia
«L’articolo 28 del decreto fissa in 30 giorni dalla data di rilascio la validità della ricetta veterinaria non ripetibile e in 6 mesi, con possibilità di utilizzo per un massimo di dieci volte, la validità della ricetta veterinaria ripetibile». È quanto si legge in una circolare di chiarimento diramata dal ministero della Salute, il quale ha reso noto che «con l’entrata in vigore del decreto quindi decade la ricetta in triplice copia non ripetibile, ne consegue che tutti i medicinali autorizzati con la ricetta in triplice copia non ripetibile si intendono autorizzati con la ricetta non ripetibile».
Aggiornamento degli stampati e modifiche recepite
Il ministero della Salute ha poi evidenziato che «il sistema informativo della tracciabilità recepisce dal 18 gennaio 2024 le nuove modifiche, mentre gli stampati di tali medicinali veterinari, inclusi quelli autorizzati con procedura centralizzata, saranno aggiornati alla prima variazione dell’Aic che abbia impatto sugli stessi, senza la necessità di presentare una variazione ad hoc. L’allegato 1 alle presenti indicazioni operative riporta uno schema sulle tipologie di prescrizioni veterinarie e sulla relativa validità».