Incassi elettronici e corrispettivi, dall’Agenzia delle entrate disposizioni sulle incongruenze
Nuove misure sono state introdotte dall’Agenzia delle Entrate per agevolare l’adempimento da parte dei titolari di Partita Iva, nei casi di discrepanze tra l’importo totale delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate tramite fatture elettroniche e corrispettivi telematici. Per agevolare tale percorso, l’Agenzia ha reso disponibili per i contribuenti soggetti passivi Iva che presentano potenziali anomalie diverse informazioni provenienti dal confronto tra importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e i dati fiscali delle fatture elettroniche o ricevute emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tali informazioni si trovano all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”.
Finestra temporale oggetto di attenzione. L’Agenzia ha poi fatto sapere che i contribuenti che presentano incongruenze possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Quanto alla finestra temporale oggetto delle modifiche, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempre che le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Si rimanda alla sezione “Documenti allegati” per l’atto integrale.