Integratori alimentari, i chiarimenti dell’AdE sull’Iva applicabile
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, lo scorso giugno, un chiarimento riguardo alla tassazione degli integratori alimentari. In risposta a un interpello, l’Agenzia ha ricordato che gli integratori non sono esplicitamente menzionati tra i prodotti soggetti ad aliquota ridotta. Di conseguenza, l’applicazione di tale agevolazione deve essere determinata caso per caso, a seguito degli esami chimici condotti dalle Dogane. Secondo quanto riportato dall’Agenzia, beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%, come previsto dalla Tabella A del decreto Iva, quei preparati alimentari che contribuiscono a mantenere l’organismo in buona salute. Questi prodotti sono classificabili, secondo il parere tecnico delle Dogane, alla voce 21.06.90.92 della Nomenclatura combinata vigente.
Il ruolo dell’Adm nella tassazione Iva degli integratori alimentari
L’Agenzia ha poi ribadito che la tassazione Iva degli integratori alimentari non può prescindere dalla classificazione fornita dalle Dogane, a seguito dell’analisi tecnica effettuata dai laboratori chimici. In particolare, nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia ha concordato con la società richiedente l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per la cessione delle preparazioni alimentari prodotte dalla stessa, in quanto riconducibili alla sotto voce doganale “21.06.90.92”. L’Agenzia ha inoltre ricordato che gli integratori alimentari non usufruiscono automaticamente degli sconti Iva, in quanto non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva, che individua le merci a tassazione ridotta. Di conseguenza, l’accesso all’agevolazione deve essere riconosciuto caso per caso, a seguito del parere tecnico dell’Adm.