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Integratori e Iva, a stabilire l’aliquota è l’Agenzia delle Dogane

L’applicazione dell’Iva agevolata agli integratori alimentari non è una regola valida per ogni tipologia di prodotto appartenente a questa categoria. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, interpellata direttamente da alcune aziende che producono e commercializzano questi preparati. Come si evince dalle risposte 333/2021 e 334/2021 fornite loro dall’Agenzia, le aliquote Iva sono elencate all’interno del Decreto Iva, che riporta una catalogazione delle merceologie alle quali è possibile applicare eventuali riduzioni. «I cosiddetti “integratori alimentari” – si legge nella risposta dell’Agenzia – non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva ridotta, in quanto questi beni non sono previsti in alcuna delle parti della tabella A, allegata al Decreto Iva». Non è pertanto possibile associare automaticamente la riduzione a qualsiasi tipo di integratore.

A decidere caso per caso è l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Esaminando la composizione e le caratteristiche di ogni singolo integratore alimentare, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) formula un parere tecnico, stabilendo in quali categorie rientra il prodotto e la relativa aliquota Iva da applicare. «L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota Iva ridotta – conferma l’Agenzia delle Entrate – è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli che ne ha analizzato la relativa composizione. In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta a un’aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili – in base al parere dell’Adm – ai prodotti indicati nella citata tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.

I casi in questione.

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardano nel primo caso (risposta n. 333/2021) una società italiana la cui attività principale è la fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici. Il quesito sull’Iva è stato posto per due prodotti. Il primo è un integratore alimentare, fonte di calcio, sotto forma di un liquido di colore bianco al gusto di ciliegia, che viene assunto al fine di soddisfare l’adeguata quantità giornaliera di calcio, come completamento della dieta. Il secondo è un integratore alimentare destinato ai bambini dai quattro anni in su che, integrando giornalmente il fabbisogno di vitamina D3, contribuisce alla normale attività del sistema immunitario e al mantenimento della normale funzione muscolare e delle ossa. «In entrambi i pareri tecnici di uguale tenore – conclude nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate – l’Adm ha ritenuto che il prodotto in oggetto possa essere classificato tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura)”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta al 10 per cento». La stessa conclusione è espressa nella risposta n. 334/2021 rivolta a una società che produce e confeziona un integratore di proteine concentrate da albume d’uovo arricchito con vitamine e minerali.