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Investimenti pubblicitari, per il 2021 e 2022 credito d’imposta del 50%

Con l’articolo 67 del decreto “sostegni bis”, attualmente in corso di conversione, vengono introdotte alcune novità in merito al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari. Secondo le nuove disposizioni, come per il 2020, anche per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente. La misura è valida sia per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali sia per quelli effettuati su emittenti radio-televisive. Queste ultime includono emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 viene quindi prorogato per tutto il 2021 e tutto il 2022, per ognuno dei quali sono stati stanziati 90 milioni di euro, di cui 65 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Restano poche ore per la comunicazione

La finestra temporale per effettuare la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”) per il 2021 è stata posticipata e potrà essere presentata telematicamente, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento, dal 1° al 30 settembre 2021 (tale termine è spostato, in sede di conversione del decreto legge, al 31 ottobre 2021). «Restano comunque valide – precisa il Dipartimento per l’informazione e l’editoria – le comunicazioni telematiche trasmesse tra il 1° e il 31 marzo 2021, per le quali il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati). È comunque possibile sostituire la prenotazione inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021».

Credito del 50% degli investimenti effettuati nell’anno di riferimento

Le disposizioni attuali prevedono che la base di calcolo del credito d’imposta non si identifichi con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione. La percentuale dell’investimento che viene riconosciuta come credito d’imposta è stabilita nella misura unica del 50%. Ciò implica che, per il 2021 e 2022 non viene preso in considerazione il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.