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Medicinali veterinari e inizio terapia, le precisazioni del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha inviato una nota in materia di cessione di medicinali veterinari ai proprietari di animali non produttori di alimenti. Essa è stata indirizzata alle associazioni di categoria dei farmacisti e alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e fornisce chiarimenti in merito al comma 3 all’articolo 84 del decreto legislativo n. 193/2006, dopo che «sono pervenute allo scrivente alcune richieste di precisazioni». Ai sensi della norma «il medico veterinario, nell’ambito della propria attività e qualora l’intervento professionale lo richieda, può consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia e in attesa che lo stesso si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima. Tale disposizione implica la valutazione della necessità di iniziare immediatamente la terapia».

Il ministero specifica poi che «il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del suddetto articolo dell’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate. Per quanto sopra indicato risulta pertanto chiaro che la cessione dei medicinali veterinari da parte del medico è subordinata alla condizione di inizio terapia e tale possibilità è preclusa per la continuazione della stessa. Si evidenzia infine che non è consentito cedere ai proprietari degli animali medicinali ad uso umano e che si dà indicazione di seguire per la cessione dei farmaci le modalità dettate dal Manuale Operativo della ricetta veterinaria elettronica».

«La norma attualmente vigente – specifica poi un documento precedente dello stesso ministero che ricalca quanto precisato – consente al medico veterinario di consegnare al proprietario o all’allevatore di animali non destinati alla produzione di alimenti le confezioni di medicinali della propria scorta che non sono state ancora aperte, al fine di consentire loro di iniziare la terapia, nel caso i medesimi non abbiano possibilità, nell’immediato, di procurarsi i medicinali di cui trattasi ed in attesa che gli stessi se li procurino».

Inoltre, «per quanto riguarda lo scarico dei medicinali sopracitati, se il medico veterinario detiene anche scorte di medicinali destinati ad animali da reddito, esso avverrà secondo le modalità previste per questi ultimi, qualora le scorte siano costituite solo da medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia, gli adempimenti di scarico delle confezioni suddette saranno assolti annotando le relative operazioni mediante uno strumento di registrazione stabilito dell’interessato (ad esempio un registro informatizzato)».