Normativa integratori alimentari, nota del Ministero sull’uso delle piante
L’uso di piante e ingredienti da esse derivati per la realizzazione di integratori alimentari è disciplinato da norme specifiche, che il ministero della Salute ha sintetizzato in una circolare. Come si legge nel documento, «nel campo della produzione di integratori alimentari contenenti piante si assiste a un’evoluzione delle tipologie di integratori immessi in commercio che induce lo scrivente Dicastero a richiamare l’attenzione delle amministrazioni e degli operatori economici sulle regole e sulle norme comportamentali da osservare al fine di salvaguardare la salute dei cittadini». Il Ministero riferisce l’esito negativo di alcuni controlli eseguiti sul contenuto e sulle concentrazioni di alcuni ingredienti in prodotti attualmente in commercio. «In particolare si fa riferimento agli impieghi di estratti/preparazioni di piante, sempre più concentrati o titolati in principi attivi, che spesso non sono impiegabili negli integratori stessi ma che, nonostante questo, sono stati riscontrati durante le attività di controllo del Ministero e per i quali è stato imposto il divieto alla commercializzazione».
La normativa sui novel food
Nella circolare “Indicazioni sull’uso delle piante e delle loro parti negli integratori alimentari per garantire la sicurezza e tutela dei cittadini”, il Ministero ribadisce i criteri che differenziano piante da tempo usate per il consumo alimentare e novel food, il cui uso è disciplinato in modo diverso. «Solo piante, parti di piante o loro estratti che abbiano una storia significativa di consumo alimentare prima del 1997 possono essere impiegati come ingredienti negli integratori alimentari. In assenza di questo requisito, i citati ingredienti sono da considerarsi novel food (ex Reg. 2015/2283) e pertanto non impiegabili fino al rilascio di un’autorizzazione a livello UE. La dichiarazione di un fornitore di materie prime non è sufficiente per poter escludere che l’ingrediente sia un novel food. Gli estratti e i preparati vegetali impiegati negli integratori devono presentare titoli di sostanze attive compatibili con il livello che può essere raggiunto secondo le tradizionali modalità di preparazione, in caso contrario si applica il regolamento sui novel food».
Formulazioni con più piante
Altre norme vengono ribadite in merito agli estratti e alle combinazioni di più piante: «Non può essere definito come estratto un integratore rappresentato di fatto da una singola sostanza rivendicata come “titolo”. In questo caso va valutato se la sostanza in questione è ammissibile ai sensi del Reg. 2015/2283 e non la pianta da cui deriva. La formulazione di un integratore alimentare che preveda la presenza di diverse piante singolarmente impiegabili sulla base di quanto sopra rappresentato potrebbe avere effetti indesiderati. Pertanto tale impego deve essere preceduto da parte dell’Operatore del settore alimentare (Osa) da una valutazione – almeno sulla base della letteratura scientifica disponibile sull’argomento – sulla sicurezza del prodotto derivante dalla presenza di più specie vegetali».
Altri obblighi per gli Osa
Tra gli altri obblighi che gli Operatori del settore alimentare devono rispettare, il Ministero specifica la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti immessi in commercio, la scelta di ingredienti impiegabili secondo le norme vigenti e la formulazione di integratori alimentari costituiti da combinazioni di ingredienti che risultino sicure sulla base dei dati scientifici disponibili. In merito invece alla pubblicità e ai contenuti esposti in etichetta, il Ministero precisa che è vietato «fare riferimenti ad attività di prevenzione o cura di patologie o a qualunque comparazione con i farmaci e gli effetti a questi ultimi attribuibili».