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Obbligo vaccinale, ulteriori chiarimenti della Fofi

Lo scorso luglio la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) aveva sottolineato che la sospensione dagli incarichi per i professionisti che non rispettano l’obbligo vaccinale è stabilita dal legislatore, lasciando agli Ordini dei farmacisti l’incarico di riferire. La Fofi aveva ripreso una nota del ministero della Salute puntualizzando che ogni valutazione in merito alla sospensione di un individuo per inadempienza dell’obbligo vaccinale è in carico unicamente al legislatore. A distanza di alcune settimane la stessa Federazione ha fornito ulteriori chiarimenti, sempre relativi alla sospensione del farmacista per inosservanza all’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2. Ciò in seguito a ulteriori richieste di chiarimento.

Nel dettaglio, la Fofi ricorda che «ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale adottato dalla competente ASL “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”». Dunque «ai sensi del successivo comma 7, a seguito di tale accertamento, l’Ordine è tenuto a comunicare immediatamente all’iscritto la predetta sospensione ex lege».

«Sulla base dell’interpretazione letterale – si legge nella nota – della predetta disposizione, la sospensione non riguarda l’esercizio della professione tout court, ma in modo specifico “il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Che altre attività professionali possono residuare ne è data conferma dal comma 8 per il quale il datore di lavoro, ove possibile, “adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate dal comma 6”.». Per questo motivo, alla luce di quanto evidenziato «gli Ordini – precisa la Fofi -, pertanto, nelle comunicazioni agli iscritti, dovranno espressamente fare riferimento alla sospensione di cui dell’art. 4, comma 6 (sospensione dall’esercizio di prestazioni/mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e non già sospendere dall’esercizio della professione nel suo complesso».

Secondo la Fofi, inoltre, «si tratta, per altro verso, di sospensione che ha un’operatività massima predefinita (non oltre il 31 dicembre 2021), che comunque viene meno per iniziativa del professionista, qualora assolva all’obbligo vaccinale, ovvero dell’autorità sanitaria competente in caso di completamento piano vaccinale». Un ulteriore chiarimento riguarda i profili relativi alla pubblicazione sull’albo professionale della predetta sospensione di legge. In proposito, la Fofi osserva che «la normativa vigente prevede l’obbligo di pubblicare i soli provvedimenti disciplinari definitivi. Si tratta di una norma di stretta interpretazione e, come tale, non si ritiene possa essere estesa a fattispecie non espressamente previste dal Legislatore. Non sfugge, peraltro, la sussistenza di un interesse da parte del cittadino di conoscere l’esistenza di un provvedimento di sospensione degli iscritti dall’esercizio delle mansioni indicate dal citato art. 4, comma 6, ma va, altresì, considerato che, riguardando la sospensione solo specifiche mansioni e prestazioni, risulta difficoltosa nei fatti la puntuale verifica della sussistenza di tale provvedimento inibitorio rispetto alla possibilità di svolgere le rimanenti attività consentite. Nel bilanciamento tra i predetti profili e alla luce delle considerazioni dinnanzi esposte, non può prudenzialmente che ritenersi la prevalenza del primo sul secondo e, pertanto, si suggerisce, in via cautelativa, di non procedere alla suddetta annotazione sull’albo».