Pnrr rurali, il decreto che include le farmacie delle aree non interne
«È disposta la ripresa dell’istruttoria delle domande di partecipazione presentate dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne e delle domande di partecipazione presentate dalle farmacie, al di fuori dei comuni delle Aree Interne, già ammesse a finanziamento con i decreti direttoriali n. 166/2022 e n.l79/2022». È quanto ha disposto l’Agenzia per la coesione territoriale con il Decreto 318 del 4 ottobre 2022. L’Agenzia ha deliberato che «le domande trasmesse per il tramite della Piattaforma “Farmacie rurali” ed entro il termine del 30 settembre 2022, dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne, saranno istruite senza necessità di procedere a modifiche e/o rettifiche delle medesime».
La sospensione ad agosto 2022
Lo scorso di agosto l’Agenzia decretò la sospensione del trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne nell’ambito del Pnrr. La decisione «ritenuta la necessità di dover sospendere il trasferimento delle risorse alle farmacie rurali, localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne, le cui domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili con i sopraindicati Decreti direttoriali». Nello stesso decreto l’Agenzia stabilì che «i comuni delle aree interne sono quelle individuati dalla mappatura 2021-2027». Dunque, la sospensione dell’istruttoria delle domande di partecipazione inviate dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne e con essa il «trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne, le cui domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili a finanziamento con i Decreti direttoriali n. 166 del 18 maggio 2022 e n. 179 del 27 maggio 2022».