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Prescrizioni magistrali, non permesse dematerializzazione e invio con Pec

Il ministero della Salute ha chiarito i dubbi sollevati da alcuni Enti in merito alla trasmissione in farmacia tramite Pec di prescrizioni magistrali di Cannabis per uso medico da parte di medici e pazienti. La Federazione ordini farmacisti italiani riferisce in una nota la precisazione del Dicastero. Quest’ultimo ha ribadito che la dematerializzazione delle prescrizioni mediche è prevista esclusivamente per i farmaci dotati di numero Aic. Pertanto, essendone le prescrizioni magistrali sprovviste, queste non possono essere trasmesse via Pec, né dematerializzate, ma solo presentate in farmacia in formato cartaceo. «Il Dicastero – scrive la Fofi nella nota – per prima cosa, ha rilevato che la dematerializzazione delle prescrizioni mediche, disciplinata dal D.m. 2 novembre 2011, è prevista unicamente per i medicinali registrati dotati di numero di Aic assegnato dall’Aifa. Il medico abilitato prescrive la ricetta all’interno del sistema digitale predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della salute, secondo le disposizioni della normativa vigente. In tali casi e con le modalità previste dai decreti del ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con il ministero della Salute, è possibile la dispensazione in farmacia di medicinali soggetti a prescrizione medica in formato diverso da quello cartaceo».

Gestione delle prescrizioni magistrali

Le prescrizioni magistrali sono soggette a una serie di disposizioni specifiche che ne precludono in ogni caso la dematerializzazione. Oltre alla mancanza di numero Aic, il Ministero ricorda che «tutti i medicinali prescritti con ricetta magistrale sono dispensati dietro presentazione in farmacia di prescrizioni magistrali redatte secondo la normativa vigente (art. 5, D.Lgs. 17.02.98, n. 23, convertito in L. 08.04.98, n. 94 – “Legge Di Bella”), da trattenersi da parte del farmacista all’atto della dispensazione (…). L’invio della ricetta a mezzo Pec da parte del medico, pertanto, non garantisce al farmacista che analogo invio non sia stato fatto ad altra farmacia. Ne discende, dunque, che tale procedura non può sostituire la presentazione della ricetta originale in farmacia». Le medesime disposizioni valgono anche per ricette elettroniche veterinarie (Rev) di medicinali contenenti stupefacenti e di farmaci magistrali, che a loro volta non sono trasmissibili in farmacia via Pec.

Disposizioni per la dispensazione di farmaci a base di sostanze stupefacenti

La Fofi riepiloga anche le principali indicazioni del Ministero per la dispensazione di medicinali a base di sostanze stupefacenti. «Il Dicastero – riferisce la Federazione – con riferimento alla dispensazione di medicinali a base di sostanze stupefacenti, osserva che il comma 4 dell’articolo 45 del D.p.r. 309/90, prevede che la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita. In base all’art. 45, comma 5, del D.p.r. 309/90, la ricetta, all’atto della dispensazione del medicinale, deve essere ritirata da parte del farmacista e conservata per due anni».