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Prodotti cosmetici: vigilanza e adempimenti disposti dalla nuova normativa

Il 23 novembre 2018 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273, il decreto del ministero della Salute del 27 settembre 2018, in materia di “Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza”. Federfarma ha fornito in proposito alcuni chiarimenti: «Il decreto contiene una serie di prescrizioni di tipo tecnico ed introduce un sistema per realizzare e mantenere aggiornato un censimento dei siti produttivi attivi in Italia e per specificare le modalità di esecuzione delle attività di sorveglianza». In materia di controlli, «viene confermato che per i cosmetici messi a disposizione sul mercato italiano, le informazioni in etichetta devono essere indicate (anche) in lingua italiana. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni straniere divenute di uso comune. Devono essere applicate le norme di buona fabbricazione anche alle “fasi di confezionamento ed etichettatura” che dovessero essere eseguite dal venditore presso il punto vendita per prodotti non preconfezionati o confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata». Inoltre, per quest’ultima tipologia, «le informazioni da riportare obbligatoriamente in etichetta devono essere presenti almeno sull’imballaggio secondario, a cura di chi fornisce in vendita o in omaggio il cosmetico all’utilizzatore finale. È concesso in alternativa di unire al prodotto un foglio che riporti tali indicazioni». Il provvedimento specifica poi i soggetti deputati ai controlli e conferma quanto disposto da un precedente decreto del 1986 in materia di gestione dei campioni di prodotto. Per quanto riguarda invece gli obblighi e le comunicazioni cui sono tenuti gli operatori del settore, Federfarma spiega che «l’art. 9 del decreto introduce un nuovo adempimento per chiunque produca (in proprio o in conto terzi) cosmetici sul territorio italiano, stabilendo l’obbligo di comunicare l’esistenza di un qualsiasi sito produttivo all’autorità di controllo. La produzione comprende “l’effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto”; ossia la preparazione del semilavorato o della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell’imballaggio secondario, l’etichettatura». Tale comunicazione va inviata via PEC al ministero della Salute e alla Regione: essa dovrà comprendere le generalità e i recapiti del notificante, l’indirizzo del sito di produzione, l’elenco delle categorie di cosmetici prodotti e il dettaglio delle attività svolte. Il tutto seguendo un apposito modello che sarà reso disponibile dal ministero stesso.
Tali disposizioni sono entrate in vigore il 23 dicembre 2018. Per quanto riguarda la comunicazione via PEC, essa deve essere inviata entro 30 giorni dall’inizio delle attività. Chi già produceva in precedenza, invece, ha sei mesi per effettuare l’adempimento. Non essendo tuttavia ancora presente il modulo sul sito del ministero, il tutto è per ora sospeso. L’associazione di categoria precisa infine che «la farmacia che si limita a vendere cosmetici prodotti da altre aziende non deve effettuare alcuna comunicazione».