Prodotti disinfettanti, chiarimenti del ministero della Salute su etichettatura
«Tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del ministero della Salute o della Commissione Europea». È quanto comunica in una nota la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Salute, con riferimento alla corretta etichettatura dei prodotti disinfettanti, comunemente venduti anche nelle farmacie.
«Anche i prodotti – aggiunge – che riportano l’indicazione del termine “sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo». Per questo motivo «i prodotti biocidi sopra descritti commercializzati in Italia devono obbligatoriamente riportare in etichetta le diciture evidenziate: «PRODOTTO BIOCIDA (PT-…) AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n.
/…./00…./AUT (ai sensi del Reg.UE n. 528/2012)», oppure «Presidio medico chirurgico Registrazione n…………del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)».
Secondo il ministero, inoltre, «i prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti, ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita».