Regolamento 1223/2009: nuove direttive sull’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici
Il 26 luglio 2023, la Commissione Europea ha emesso il Regolamento (UE) 2023/1545, che modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, l’atto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 76 del 28 settembre 2023. Il nuovo regolamento mira a proteggere i consumatori sensibilizzati dalle allergie causate da specifiche fragranze presenti nei prodotti cosmetici. In particolare, dall’insorgenza di allergie alle fragranze (prevenzione primaria) e a proteggere le persone già sensibilizzate affinché non sviluppino sintomi allergici (prevenzione secondaria). Per la prevenzione primaria, una restrizione delle fragranze allergizzanti può essere sufficiente. Tuttavia, per la prevenzione secondaria, è fondamentale fornire informazioni sulla presenza di singole fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici, in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche.
Aggiornamenti sull’etichettatura delle fragranze allergizzanti
Il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (Cssc) ha così adottato un parere che conferma la pertinenza delle fragranze allergizzanti attualmente elencate e identifica 56 fragranze allergizzanti aggiuntive che hanno chiaramente causato allergie negli esseri umani e che attualmente non sono soggette all’obbligo di essere indicate singolarmente sull’etichetta. Il nuovo regolamento prevede l’obbligo di indicare singolarmente sull’etichetta tali fragranze allergizzanti quando la loro concentrazione supera lo 0,001% nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01% nei prodotti da sciacquare. Inoltre, le fragranze come i preapteni e i proapteni, che possono essere trasformate in allergeni da contatto noti tramite l’ossidazione con aria o la bioattivazione, dovrebbero essere trattate come sostanze equivalenti alle fragranze allergizzanti ed essere soggette alle medesime restrizioni e ad altri requisiti regolamentari. Si rimanda alla sezione “Documenti allegati” per l’atto contenente le sostanze oggetto delle modifiche.