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Sostanze dopanti, c’è tempo fino al 31 gennaio per l’invio dei dati

Il ministero della Salute ha ricordato che il 31 gennaio 2022 è il termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle sostanze dopanti. Il dicastero evidenzia che «come previsto dalla legge 376 del 2000 e dal decreto ministeriale attuativo del 24 ottobre 2006 (modificato dal decreto ministeriale del 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1 gennaio 2018, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee». La comunicazione deve essere quindi inviata alla casella PEC del ministero della Salute, ril.doping@postacert.sanita.it. Non sono dunque ammesse altre forme di invio telematico di tali dati da parte del farmacista.

L’uso di caselle non Pec e i dati attivi non necessari

Lo stesso ministero della Salute ricorda che «i questionari trasmessi da caselle non Pec non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2022». Quanto ai dati non necessari, il ministero ricorda che «non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di drospirenone e pamabromo, quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide), quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale, quantità di clonidina (S6) e quantità di derivati dell’imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmologico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenossazolina, indanazolina, nafazolina, ossimetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel programma di monitoraggio 2021 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolammina, pipradolo e sinefrina)».